Linee Guida e codice di condotta

L’accettazione incondizionata del Codice di Condotta rappresenta il requisito di base per l’iscrizione dei candidati nel Registro Nazionale degli Operatori TMA (C.I.) metodo Caputo Ippolito.

Le linee guida e il codice di condotta di seguito descritti dovranno essere rispettati dai supervisori, dai coordinatori, dai team manager e dagli operatori. Per semplicità, d’ora in avanti,  tutti i concetti di seguito descritti e rivolti nei confronti dell’Operatore TMA (C.I) vanno generalizzati a tutti i collaboratori,  supervisori, coordinatori, team manager TMA (C.I.).

L’operatore TMA (C.I.) iscritto nel registro è tenuto alla conoscenza delle regole presenti nel codice di condotta e l’ignoranza delle medesime non esime da responsabilità personali, solo nel caso in cui per la violazione di dette regole sia prevista una specifica sanzione e/o conseguenza. Le stesse regole si applicano anche nei casi in cui le prestazioni, o parti di esse, vengano effettuate a distanza, via Internet o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.

Tutti gli operatori TMA (C.I.) forniscono servizi e conducono attività di insegnamento relativi alla TMA (C.I.) solo se autorizzati dagli ideatori del metodo e solo nell’ambito delle proprie competenze, che sono fondate sul loro curriculum di studi, sulle esperienze condotte sotto supervisione diretta di supervisori TMA (C.I.)  e su un’adeguata pratica professionale. L’operatore TMA (C.I.) impiega metodologie delle quali è in grado di indicare i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese dei genitori o tutori, aspettative infondate.  Tutte le valutazioni sono affidate soltanto ai supervisori TMA (C.I.) che progetteranno un piano di intervento impostato secondo i principi della metodologia Caputo Ippolito. L’operatore si atterrà alle indicazioni del supervisore affidatogli, scelto e formato dagli ideatori e presenti sul sito www.terapiamultisistemica.it.

L’operatore TMA (C.I.), è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento teorico pratico, con cadenza biennale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell’obbligo di formazione continua prevedrà la cancellazione dello stesso dall’elenco degli operatori TMA (C.I.), in conseguenza di ciò egli non potrà più utilizzare il marchio e la denominazione TMA. L’operatore non presente nell’elenco non potrà utilizzare la metodologia Caputo Ippolito, non potrà essere seguito da un supervisore (C.I.) e non gli potranno essere affidati casi. L’operatore TMA (C.I.) aggiorna le sue competenze attraverso la partecipazione agli aggiornamenti organizzati dagli ideatori del metodo. Qualora, l’operatore TMA (C.I.) fosse impossibilitato a frequentare ogni due anni il corso di Aggiornamento previsto, lo stesso è tenuto, in sostituzione all’aggiornamento, ad effettuare 24 ore di Tirocinio presso strutture e progetti accreditati dall’organizzazione TMA (C.I.). Inoltre, al fine di conservare il proprio nome all’interno di detto elenco e di poter dunque utilizzare la denominazione TMA (C.I) l’operatore Tma è tenuto a pagare 90 euro annuo come quota per il rinnovo della certificazione.

L’operatore (TMA) metodo Caputo Ippolito è incentivato a collaborare con professionisti di altre discipline e con tutte le figure professionali ed educative che ruotano attorno al soggetto affidatogli nel rispetto delle altrui competenze. L’operatore TMA (C.I.) riconosce i limiti delle competenze specifiche e i confini dei suoi ambiti d’intervento e accetta come clienti solo individui o enti le cui necessità siano commisurate alla formazione personale, all’esperienza e alle risorse a sua disposizione; egli deve operare sotto la supervisione di un supervisore TMA indicato dagli ideatori del metodo, presenti sul sito www.terapiamultisistemica.it.

Durante l’applicazione della metodologia e nell’ambito degli interventi strutturati seguendo i principi della stessa, l’operatore TMA (C.I), esprime solo le valutazioni riferitegli dal suo supervisore di riferimento ed espone, le ipotesi interpretative, gli obbiettivi previsti ed i limiti dei risultati riferitigli dallo stesso. L’operatore TMA (C.I.), su casi specifici, esprime solo valutazioni e giudizi concordati con il supervisore di riferimento (C.I.) secondo la metodologia.

L’operatore TMA (C.I.) segnala alla organizzazione TMA (C.I.) la presenza di qualsiasi figura che si presenta ingannevolmente come operatore TMA.

L’operatore TMA (C.I.) non divulga mai informazioni confidenziali senza il consenso dell’interessato, tranne nei casi in cui sia richiesto dalla legge o consentito per un valido motivo. L’operatore TMA che deciderà di non applicare più i criteri previsti dalla metodologia e che verrà dunque escluso dal registro nazionale degli operatori TMA (C.I.) non potrà più avere accesso a tutti i supporti informatici, operativi e tecnici previsti dalla metodologia così come non potrà utilizzare le schede di supervisione TMA, le schede di comunicazione visiva TMA, le denominazioni Progetto E…state sereni, E…state insieme a Noi, Melansana,  e non potrà più utilizzare i loghi e le denominazioni Terapia Multisistemica in Acqua, Trattamento multisistemico per l’autismo, Autismile e Abbracciata Collettiva per le quali, tra l’altro, vi è esclusivo copyright degli ideatori del metodo.

L’operatore TMA (C.I.) può essere escluso dalla lista ad insindacabile giudizio degli ideatori e/o dall’Organizzazione TMA (C.I.), qualora siano riscontrabili nella condotta dello stesso errori e/o violazioni tali da compromettere la corretta applicazione della metodologia e/o da non consentire, anche in via provvisoria, l’utilizzo della denominazione TMA senza danneggiarne l’immagine.

L’operatore TMA (C.I.), se autorizzato, discute le informazioni confidenziali ricavate da relazioni TMA redatte dal supervisore solo per scopi scientifici o professionali e solo con persone direttamente coinvolte in tali problematiche.

L’operatore TMA (C.I.) si astiene dal rendere notizia su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale ed è quindi tenuto alla totale riservatezza.

Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, l’operatore TMA (C.I.) limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela del soggetto. Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.  In tutti i casi si consulta comunque con il suo supervisore di riferimento (C.I.)

L’operatore TMA (C.I.), nel caso di intervento su o attraverso gruppi, è tenuto ad informare, nella fase iniziale, i componenti del gruppo sul rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza. Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, l’operatore TMA (C.I.) può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione e se preventivamente autorizzato dall’avente diritto.

L’operatore TMA (C.I.) rispetta le regole della riservatezza nel redigere, conservare, consultare, trasferire ed eliminare i documenti sotto il suo controllo, sia scritti che in forma elettronica o altro. L’operatore TMA (C.I.) conserva ed elimina i documenti secondo quanto stabilito dalla legge e nel rispetto dei requisiti esposti in questo Codice. Tale documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del rapporto lavorativo, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche.  L’operatore TMA (C.I.) deve provvedere affinché, in caso di sua morte o di suo impedimento, tale protezione sia affidata ad un collega ovvero alla cooperativa TMA (C.I.).

Il coordinatore, il supervisore e l’operatore, nella sua eventuale attività di guida o tutor di tirocinanti dell’Università, operatori in formazione o neo formati, rende note agli studenti ed allievi le linee guida ed il codice di condotta e li spinge ad aderire agli stessi.

In ogni contesto professionale l’operatore TMA (C.I.) deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte del utente, del professionista cui rivolgersi.

L’operatore TMA (C.I.) adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi. L’operatore TMA (C.I.) non favorisce situazioni che potrebbero indurre gli altri a condotte fraudolente, illegali o poco etiche e rispetta gli obblighi e i doveri di accordo con l’utente lavorando al meglio ed evitando di prendere impegni che non può mantenere.

L’operatore TMA (C.I.), nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa il suo intervento, attraverso il consenso informato e la scheda di iscrizione e di Adesione fornito dal supervisore. Riferisce all’utente le finalità e le modalità della metodologia, nonché circa le norme della riservatezza. Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata.

L’operatore TMA (C.I.) è tenuto alla compilazione della scheda di adesione e dovrà assicurarsi che venga compilata adeguatamente e firmato dai genitori anche il Profilo Personale delle Funzioni che sarà parte integrante della scheda di supervisione digitale. Dovrà comunque attenersi ad ogni richiesta relativa alla raccolta dati degli utenti, secondo la modalità che l’Organizzazione TMA (C.I.) riterrà opportuno mettere in atto.

L’operatore TMA (C.I.) si assicura che il genitore o tutore sia informato e firmi la scheda d’iscrizione specificando anche i termini di pagamento e fatturazione.

L’operatore TMA (C.I.) pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso lavorativo attenendosi al limite massimo e minimo indicato previa consultazione della tabella dei compensi minimi e massimi consigliati, che verrà fornita dal proprio supervisore e che è stata illustrata durante il corso. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera. In ambito comportamentale tale compenso non può essere condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento professionale.

All’utente devono essere fornite, nel caso in cui ne faccia richiesta, le informazioni relative alla propria  qualifica di Operatore TMA (C.I.). I genitori e i caregiver devono essere informati dei loro diritti e delle procedure da seguire in caso di reclami relativi alla condotta professionale del Operatore TMA (C.I.), reclami che possono essere sporti al supervisore, alla organizzazione TMA (C.I.) ed alle autorità ed enti preposti. Le  informazioni inerenti l’operatore e i contatti a cui riferirsi per eventuali reclami saranno reperibili sito www.terapiamultisistemica.it . L’operatore TMA (C.I.) adempie a tutte le misure richieste eventualmente per la verifica della sua posizione penale. Per qualsiasi motivo venga indagato per reati penali è tenuto ad avvertire tempestivamente il supervisore e l’Organizzazione TMA. Insindacabilmente l’organizzazione valuterà l’opportunità di proseguire ogni eventuale collaborazione.

La registrazione elettronica degli interventi della metodologia Caputo Ippolito deve essere espressamente autorizzata dal genitore o tutore ed eventualmente da tutto il personale coinvolto. Il consenso per usi diversi deve essere ottenuto in maniera specifica così come da indicazioni fornite dai supervisori (C.I.)

L’operatore TMA (C.I.) ha sempre la responsabilità di informare il genitore o tutore sulle procedure di intervento che eventualmente il supervisore indica e che possono variare di volta in volta in relazione alle supervisioni effettuate.

Gli interventi sono strutturati con obiettivi a breve e lungo termine per gli utenti. La scelta dell’intervento definita dal supervisore potrà essere basata su fattori quali l’efficienza e il rapporto costo/beneficio, i rischi, gli effetti collaterali, le preferenze dell’utente, l’esperienza e la preparazione del operatore interessato. L’operatore TMA (C.I.) guidato dal supervisore, nei limiti del possibile, esamina e valuta gli effetti probabili di tutti gli interventi che potrebbero influenzare il programma previsto dalla metodologia e il loro possibile impatto sul raggiungimento degli obiettivi di detto programma.

L’operatore TMA (C.I.) documenta adeguatamente, attraverso videoregistrazioni, colloqui e relazioni, il lavoro svolto fornendo al supervisore tutti i dati necessari per le valutazioni previste.

L’operatore TMA Caputo Ippolito opera in un contesto di intervento che non può prescindere dalla figura del   supervisore, il quale si occupa della stesura del programma individualizzato, costruito sulla valutazione delle diverse aree funzionali del bambino/ragazzo seguendo la scheda di supervisione TMA (C.I.). Quindi, per garantire la giusta applicazione del metodo Caputo Ippolito e assicurare la qualità del servizio offerto, è necessario che l’operatore sia supervisionato periodicamente dal nostro personale qualificato, indicato sul sito www.terapiamultisistemica.it nell’elenco ideatori e staff, sotto la voce supervisori.

La Supervisione infatti garantisce la massima incisività della metodologia ed è una componente imprescindibile per la buona riuscita dell’intervento; permette di monitorare l’intervento dell’operatore in tutte le sue fasi, offrendo l’opportunità di individuare immediatamente eventuali necessarie variazioni del programma individualizzato. Il supervisore definisce gli obiettivi per ogni area e verifica che le procedure siano adottate al meglio; interviene su eventuali situazioni problematiche e critiche, adottando ed indicando nuove strategie all’operatore. Inoltre incentiva i rapporti con gli altri professionisti che ruotano intorno al bambino/ragazzo per raggiungere obiettivi comuni e condivisi. Stila relazioni sui progressi raggiunti, qualora il genitore ne facesse richiesta.

Gli invii dell’Operatore TMA (C.I.) ad altri professionisti dovranno essere concordati con i relativi supervisori. In questo caso l’operatore TMA (C.I.) non riceve né offre denaro, regali, o altri incentivi in occasione di invio ad altri professionisti.

L’operatore TMA (C.I.) agisce nel miglior interesse dell’utente per evitare l’interruzione o la cessazione dei Servizi. Egli si sforza in maniera ragionevole e tempestiva di facilitare la continuazione dei Servizi prestati in caso di interruzioni impreviste, in accordo con il supervisore o coordinatore di riferimento, si metterà in atto ogni utile strategia per individuare un sostituto idoneo per dare continuità nelle cure e solo per l’interesse dell’utente. Nell’iniziare un rapporto di lavoro, l’operatore TMA (C.I.) prevede in maniera ordinata e appropriata l’evento della risoluzione del rapporto di lavoro con l’utente. Nel caso in cui il rapporto lavorativo o contrattuale si interrompa, sono le esigenze dell’utente a restare di primario interesse. L’operatore TMA (C.I.) interrompe una relazione professionale in maniera tempestiva quando l’utente: non ha più bisogno del Servizio, non beneficia del Servizio, viene danneggiato dalla continuazione dei Servizi, quando l’utente chiede l’interruzione del Servizio. Prima dell’interruzione del Servizio, per qualsiasi motivo essa avvenga, l’operatore TMA (C.I.) discute le esigenze dell’utente, fornisce i Servizi appropriati prima dell’interruzione, suggerisce, se opportuno, fornitori alternativi ed adotta tutte le misure ragionevoli per favorire un tempestivo trasferimento di responsabilità ad un altro Operatore con il consenso dell’utente e del supervisore e, qualora presente, del coordinatore.

L’operatore TMA (C.I.) si astiene dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività lavorativa ove propri problemi o conflitti personali, possano interferire con l’efficacia delle sue prestazioni, e possano addirittura renderla dannosa alle persone cui sono rivolte. L’operatore TMA (C.I.) evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dellʼutenza che possano comprometterne la credibilità e lʼefficacia. L’operatore TMA (C.I.) non potrà effettuare attività similari come interventi personalizzati in acqua con bambini diversamente abili, che possano creare confusione sulla tipologia di prestazione effettivamente offerta. Inoltre dovrà applicare la  metodologia, secondo quanto previsto, a tutti i bambini diversamente abili che afferiscono al suo servizio.

L’operatore TMA e chiunque abbia un ruolo nella TMA evita “conflitti di interessi” nel proprio lavoro che possano interferire in qualsiasi modo, o anche solo sembrare di interferire con gli interessi dell’organizzazione TMA.
L’esistenza di un conflitto di interessi reale o potenziale rappresenta una violazione del Codice di Condotta.
L’operatore TMA con un potenziale conflitto di interessi deve comunicare senza ritardo l’attività oggetto di interesse e ricevere l’approvazione dagli ideatori. Ad esempio non può svolgere alcuna attività o lavoro per organizzazioni diverse da TMA o per privati che siano in competizione o intendano competere con TMA o che possano in qualche modo interferire con il proprio impegno in TMA.
L’operatore TMA non può mai approfittare delle informazioni e delle opportunità commerciali che si apprendono attraverso il proprio lavoro in TMA, né può condividere tali informazioni con altri soggetti per il loro beneficio personale. L’operatore TMA non può cogliere delle opportunità per se stessi di cui si è venuti a conoscenza attraverso l’uso della metodologia, delle informazioni o della posizione acquisita all’interno della TMA. Non può utilizzare le informazioni o la posizione all’interno della TMA per ottenere un guadagno personale e fare concorrenza alla TMA.
L’operatore TMA, e chiunque abbia un ruolo nella TMA non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con la TMA, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio e/o danno.

L’operatore TMA (C.I.) evita commistioni tra il ruolo lavorativo e vita privata che possano interferire con lʼattività professionale o comunque arrecare nocumento allʼimmagine sociale dell’attività, impegnandosi a mantenere anche nella vita privata un comportamento moralmente corretto. Costituisce violazione deontologica effettuare interventi rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale. Parimenti costituisce violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale. All’Operatore TMA (C.I.) è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito. L’operatore TMA (C.I.) non sfrutta la posizione professionale che assume nei confronti di colleghi o di tirocinanti, per fini estranei al rapporto professionale. L’operatore TMA (C.I.), altresì, è tenuto, in assoluta autonomia, a stipulare una polizza assicurativa professionale e regolarizzare la propria posizione fiscale secondo le normative vigenti.

Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. L’operatore TMA (C.I.) che, in assenza del consenso di cui sopra, giudichi necessario lʼintervento professionale nonché lʼassoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare lʼAutorità Tutoria dellʼinstaurarsi della relazione professionale.

Quando l’operatore TMA (C.I.) acconsente a fornire una prestazione professionale su richiesta di un committente diverso dal destinatario della prestazione stessa, è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e le finalità dell’intervento. Tale chiarimento comprende il ruolo del Operatore TMA (C.I.), il probabile uso dei Servizi forniti o delle informazioni ricavate, nonché il fatto che ci possano essere dei limiti alla riservatezza. Se ci sono rischi prevedibili che l’operatore TMA (C.I.) possa essere chiamato a svolgere ruoli conflittuali derivanti dal coinvolgimento di terzi, egli chiarisce la natura e l’ambito delle proprie responsabilità, tiene tutte le parti informate sugli sviluppi e risolve la situazione secondo quanto previsto dal presente Codice. Nel momento in cui provveda Servizi a un minore o un individuo che faccia parte di una categoria protetta su richiesta di una parte terza, l’operatore TMA (C.I.) si assicura che i genitori o i tutori dell’utente finale siano informati della natura e dell’ambito dei Servizi che saranno forniti, così come del loro diritto ad accedere a tutta la documentazione e ai dati. L’operatore TMA (C.I.) mette il benessere dell’utente al di sopra di tutto il resto e nel caso in cui la parte terza dovesse fare richieste di Servizi che siano controindicati secondo l’operatore TMA (C.I.), questo è tenuto a risolvere tali conflitti nel miglior interesse dell’utente. Nel caso in cui i conflitti non possano essere risolti, i Servizi dell’ Operatore TMA (C.I.) possono essere interrotti, previo un adeguato piano di transizione.

L’operatore TMA (C.I.) implementa programmi sulla metodologia TMA (C.I.) che siano concettualmente coerenti con i principi della stessa, concordando sempre con il supervisore la pianificazione del programma. L’operatore TMA (C.I.)  attuerà l’intervento individualizzato definito dal supervisore sulla base dei comportamenti, delle variabili ambientali, dei risultati emersi dalle valutazioni e degli obiettivi di ogni utente, seguendo il programma fornito attraverso la scheda di supervisione. Egli comunica al genitore o tutore, ove non possibile che venga fatto dal supervisore, ogni variazione ed implementazione di detti programmi prima di attuarli o di apportare ad essi modifiche sostanziali (cambiamenti negli obiettivi, utilizzo di nuove procedure).

L’operatore TMA (C.I.) comunica al genitore o al tutore in modo comprensibile, i criteri di verifica degli obiettivi effettuati dal supervisore e gli obbiettivi per la conclusione del programma e li descrive allo stesso mettendo fine al rapporto con l’utente quando tali obiettivi pianificati di comune accordo siano stati raggiunti.

L’eventuale partecipazione dell’Operatore TMA (C.I.) con la sua utenza a progetti di ricerca deve essere preventivamente autorizzata dagli ideatori e concordata con il supervisore di riferimento, successivamente sarà tenuto a informare tempestivamente ed adeguatamente i soggetti in essa coinvolti, rispetto al nome, allo status scientifico e professionale del ricercatore ed alla sua eventuale istituzione di appartenenza al fine di ottenerne previamente il consenso informato. Egli deve altresì garantire a tali soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso. Nellʼipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca stessa, l’operatore TMA (C.I.) ha lʼobbligo di fornire comunque, alla fine della prova ovvero della raccolta dei dati, le informazioni dovute e di ottenere lʼautorizzazione allʼuso dei dati raccolti.

Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non siano in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta. Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all’anonimato.

Le ricerche dell’Operatore TMA (C.I.) sono progettate, condotte e riportate in accordo con gli standard riconosciuti di competenza scientifica e ricerca etica. L’operatore TMA (C.I.) programma e conduce la ricerca in accordo con tutte le leggi e i regolamenti vigenti e con gli standard professionali che guidano la conduzione di una ricerca.

L’operatore TMA (C.I.) che collabora alla ricerca deve attenersi sia alle indicazioni per l’intervento TMA (C.I.)  sia a quelle per la ricerca. In caso di conflitto tra le esigenze cliniche e di ricerca, l’operatore TMA (C.I.) mette al primo posto il benessere dell’utente. L’operatore TMA (C.I.) partecipa alla ricerca in maniera competente e dovutamente attenta alla dignità e al benessere dei partecipanti. La ricerca a cui partecipa l’operatore TMA (C.I.) è programmata in maniera tale da ridurre il più possibile il rischio che i risultati siano fuorvianti. preparati e istruiti.

L’operatore TMA (C.I.) che partecipa alla ricerca deve sempre assicurarsi che venga condotta seguendo i principi etici e giuridici vigenti. In caso di situazioni non chiare dal punto di vista etico l’operatore TMA (C.I.) cerca di risolvere la questione consultandosi con il supervisore che si confronterà con comitati di ricerca indipendenti, attraverso consulenze tra colleghi e altri strumenti idonei.

L’operatore TMA (C.I.) che partecipa alla ricerca fa tutto il possibile per massimizzare i benefici e minimizzare i rischi per i suoi clienti o per i partecipanti alla ricerca, per gli studenti e per tutti coloro con cui lavora. L’operatore TMA (C.I.) minimizza gli effetti personali, finanziari, sociali e organizzativi che potrebbero portare a un cattivo utilizzo della loro ricerca. Nel caso in cui venga a conoscenza di un cattivo uso o di un’interpretazione fuorviante del suo lavoro individuale, l’operatore TMA (C.I.) fa tutto il possibile per correggere il suo cattivo utilizzo o la sua cattiva rappresentazione.

L’operatore TMA (C.I.) evita conflitti di interesse nella conduzione della ricerca e minimizza le interferenze con i partecipanti o con l’ambiente in cui viene condotta la ricerca stessa. L’operatore TMA (C.I.) fornisce informazioni comprensibili ai partecipanti o ai loro tutori sulla natura della ricerca sulla possibilità di partecipare ovvero di ritirarsi in qualsiasi momento e senza nessuna penalità.

L’operatore TMA (C.I.) non diffonde informazioni personali identificabili che riguardino i suoi utenti, i partecipanti alla ricerca, o chi riceve i suoi Servizi e che ha raccolto durante il suo lavoro, a meno che la persona o l’ente interessato non abbia acconsentito per iscritto o non ci sia una diversa autorizzazione legale a farlo e comunque sempre con l’autorizzazione degli ideatori oltre che delle persone interessate .

L’operatore TMA (C.I.) nasconde le informazioni confidenziali che riguardano i partecipanti ogni volta che sia possibile, in modo da non renderli identificabili individualmente agli altri e in modo che le discussioni non possano danneggiare partecipanti identificabili.

L’operatore TMA (C.I.) informa i partecipanti che alla conclusione del coinvolgimento nella ricerca verrà effettuata adeguata comunicazione.

L’operatore TMA (C.I.) non falsifica i dati delle pubblicazioni relative alle ricerche. Se un Operatore TMA (C.I.) identifica un errore in una pubblicazione di una ricerca a cui ha partecipato intraprenderà tutte le azioni per correggerlo, ritrattarlo o modificarlo o con altri adeguati strumenti di pubblicazione. L’operatore TMA (C.I.) non omette risultati che potrebbero alterare l’interpretazione del suo lavoro e non pubblica come dati originali dati che sono già stati pubblicati. Questo non impedisce la ripubblicazione di dati con gli appropriati riferimenti. L’operatore TMA (C.I.) non sottrae i dati su cui si basano le conclusioni della ricerca a cui ha partecipato, anche dopo che sono stati pubblicati, dall’esame di altri professionisti competenti che cerchino unicamente di verificare e di sottoporre a una seconda analisi le conclusioni, ammesso che la riservatezza dei partecipanti possa essere protetta e nel caso in cui non ci siano impedimenti legali alla loro condivisione.

I rapporti fra gli operatori TMA (C.I.) devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza. L’operatore TMA (C.I.) appoggia e sostiene i Colleghi che, nellʼambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromesso  il rispetto delle norme deontologiche.

Gli operatori TMA (C.I.) promuovono una cultura etica nel loro ambiente di lavoro e informano gli altri dell’esistenza di questo Codice. Nel caso in cui l’operatore TMA (C.I.) sia testimone di una probabile violazione legale o etica prende i provvedimenti necessari per proteggere l’utente. L’operatore informa della violazione i propri referenti (coordinatore, supervisori, ideatori TMA) che provvederanno a riferirlo all’autorità competente.

L’operatore TMA (C.I.) si impegna a contribuire allo sviluppo della TMA (C.I.) al fine di favorirne la diffusione per scopi di benessere umano e sociale.

L’operatore TMA (C.I.) si astiene dal dare pubblicamente giudizi negativi su colleghi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale. Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre utenti ai colleghi in qualsiasi modo, tanto più attraverso una concorrenza sleale. Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, l’operatore TMA (C.I.) è tenuto a darne tempestiva comunicazione ai supervisori e agli ideatori della TMA (C.I.).

Nellʼesercizio della propria attività lavorativa e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la TMA a qualsiasi titolo, l’operatore TMA (C.I.) è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.

L’operatore TMA (C.I.) presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza. Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, l’operatore TMA (C.I.) non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento degli utenti. In ogni caso, può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto potrà essere verificato dai supervisori (C.I.). Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà scientifica ed alla tutela dellʼimmagine della professione. La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione al codice d condotta.

Gli Operatori TMA (C.I.) possono utilizzare testimonianze di utenti attuali nelle pagine web previa autorizzazione scritta degli stessi. Relativamente a tali testimonianze, l’operatore TMA e l’autore della testimonianza sono tenuti a rispettare tutte le leggi rilevanti sulle affermazioni di chi porta la sua testimonianza. Nel rispetto delle leggi relative, gli operatori TMA (C.I.) possono fare pubblicità evidenziando la tipologia di Servizi basati sull’evidenza che forniscono e i risultati oggettivi che hanno ottenuto e pubblicato.

Gli operatori TMA che non osserveranno il codice di condotta e le linee guida TMA in ogni loro parte verranno cancellati dalle liste degli operatori TMA e non saranno più autorizzati ad applicare la metodologia. Non potranno altresì prestare la loro opera presso alcun Centro TMA (C.I.) e non potranno più utilizzare la dicitura Terapia Multisistemica in Acqua e neanche tutti i loghi e le denominazioni ad essa associata.

L’operatore TMA (C.I.) potrà eventualmente chiedere al proprio coordinatore o supervisore  di poter creare una pagina relativa alla TMA su Facebook o su qualsiasi altro social network. La creazione della pagina è  subordinata al consenso e all’autorizzazione della figura interpellata (coordinatore o supervisore)  in ottemperanza al regolamento interno TMA (C.I.). Le pagine Facebook dovranno avere tutte il formato della pagina ufficiale: Terapia Multisistemica in acqua metodo Caputo-Ippolito. Dovranno essere create come pagine (opzione schermata iniziale: crea una pagina) e non come profili di singoli individui. Potranno essere sia regionali che relative alle singole città e dovranno tutte portare lo stesso suffisso: Autismo Tma nome regione o città metodo Caputo Ippolito. Laddove sia presente il coordinatore regionale o di zona, esso sarà l’amministratore della pagina Facebook, e si occuperà di crearla secondo le condizioni sopra descritte e di gestirla nel totale rispetto delle presenti Norme di Condotta; gli operatori potranno essere aggiunti come editor  e pubblicare nella pagina foto dei bambini eventi, informazioni e quant’altro, preventivamente autorizzati dai genitori che compileranno e consegneranno la liberatoria prevista, che sarà fornita al Operatore TMA dal supervisore.

L’operatore TMA (C.I.) è tenuto ad informare il proprio supervisore qualora rilevasse pagine o profili aperti su qualsivoglia social network, da operatori non supervisionati o comunque non autorizzati ad utilizzare la denominazione TMA.

L’operatore TMA (C.I.) non potrà in alcun modo utilizzare il marchio registrato TMA metodo Caputo Ippolito, in nessuna occasione e su alcun supporto se non preventivamente autorizzato.

I supervisori e i coordinatori hanno il compito di vigilare sul rispetto del codice di condotta e al rispetto delle linee guida TMA (C.I.) e di comunicare ogni violazione affinché la Cooperativa TMA (C.I.) e gli ideatori possano intraprendere ogni opportuna iniziativa.